giovedì 5 novembre 2009

Ecco a voi il lodo Fini-Matteoli

Dal Blog Voglioscendere
del 5 novembre 2009

di Marco Travaglio
(Giornalista)


Il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, il governo s’è presentato alla Camera in formazione inedita: al completo. C’era da salvare il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, imputato a Livorno di favoreggiamento per aver avvertito nel 2004 (quand’era all’Ambiente) il prefetto dell’indagine e delle intercettazioni a suo carico per uno scandalo di abusi edilizi. E puntualmente Matteoli è stato salvato: 375 sì (Pdl, Lega e Udc) e 199 no (Idv e Pd). Motivo: il reato è “ministeriale” e il ministro è un perseguitato. Pazienza se, così votando, la Camera ha violato la legge e la Costituzione. Nel 2007 Montecitorio sollevò conflitto di attribuzioni alla Consulta contro i giudici che osavano processare Matteoli senz’autorizzazione. Autorizzazione peraltro non prevista dalla legge, visto che il Tribunale dei ministri si era già dichiarato incompetente perché il reato non era “ministeriale”. Così, in attesa della Consulta, il processo si fermò. E nel 2008 l’avvocato della Camera bloccò pure la Consulta nel giorno della decisione, preannunciando una ”modifica al quadro normativo vigente”. Quale? Il “lodo Consolo”: un ddl firmato da Giuseppe Consolo, deputato Pdl e avvocato di Matteoli (Ghedini docet), per condizionare tutti i processi ai ministri alla preventiva autorizzazione parlamentare. Il lodo non passò. Ma la Consulta lo anticipò con una strana sentenza (a maggioranza strettissima, col relatore De Siervo che rifiutava di scriverla): i giudici avevano commesso alcune “omissioni”, ma potevano riaprire il processo se le avessero sanate chiedendo l’ok della Camera. Ed ecco l’ultimo colpo di mano in giunta (28 luglio) e poi in aula (28 ottobre): il Pdl nega subito l’autorizzazione a procedere (che nessuno ha potuto chiedere), per il presunto “fumus persecutionis” ai danni del povero Matteoli e per la natura ministeriale del suo reato.

Ma la legge costituzionale 16.1.1989 n.1 parla chiaro: il Parlamento “può negare l'autorizzazione a procedere” solo se il ministro inquisito “ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo”. Nessuna delle due ipotesi ricorreva nel caso Matteoli: salvo ammettere che il favoreggiamento rientra nell’”interesse pubblico”. Infatti Matteoli ha dovuto negare di averlo commesso e la Camera s’è associata. Ma spetta al tribunale accertare se il ministro - come dice l’accusa - chiamò il prefetto per avvertirlo delle indagini o - come sostiene lui - per parlare di incendi. E poi: come si fa a dichiarare “ministeriale” un reato che si ritiene inesistente? Si rischia di violare, oltre alla legge, anche la logica. Ma la Camera se n’è infischiata e ha emesso la sua sentenza. Si è sostituita ai giudici. E ha ripristinato per i ministri l’autorizzazione a procedere abolita nel 1993 per i parlamentari. Ciò che non è riuscito a Berlusconi è riuscito a Matteoli. Nulla da dichiarare, presidente Fini?

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