del 2 febbraio 2010
di Giuseppe D'Avanzo
(Giornalista)
Senza alcun dibattito pubblico, le immunità per le oligarchie politiche e le burocrazie dello Stato, che si rendono obbedienti, appaiono il canone che ispira le mosse del governo e la produzione legislativa della maggioranza.
Si fa largo l'idea di "un primato della politica" che vuole rendere indiscutibile, per chi ha il potere, una protezione assoluta nei confronti del controllo di legalità. Ovunque si guardi, si può afferrare la tendenza della politica a costruire schermi, muri, privilegi, autoesenzioni. In una sola giornata, si possono cogliere due segni della pericolosa asimmetria che incuba, nascosta, nel Palazzo.
Un disegno di legge, in discussione al Senato (relatore Piero Longo, avvocato di Berlusconi), prescrive ai giudici come valutare le fonti di prova offerte dai "disertori" delle mafie. Se il progetto diventasse legge, le dichiarazioni rese dal coimputato (e da imputati di procedimento connesso) avrebbero valore probatorio "solo in presenza di specifici riscontri esterni". Anche se il dibattimento riuscisse a raccogliere "riscontri meramente parziali", quelle dichiarazioni sarebbero "inutilizzabili". Sono norme che possono disarticolare annientandole, dal punto di vista giudiziario, le dichiarazioni di quei testimoni dei processi di mafia che impropriamente diciamo "pentiti". Quanti saranno i processi che "moriranno" per infarto legislativo? E che ne sarà della lotta alle mafie, glorificata appena qualche giorno fa dall'intero governo a Reggio Calabria?
Non è una novità che i ricordi, le accuse dei "collaboratori di giustizia" debbano avere verifiche "interne" ed "esterne", conferme "intrinseche e estrinseche", come si dice nel gergo dei legulei. Si sa che non sono sufficienti le dichiarazioni incrociate. Lo ha stabilito, e da tempo, la Corte suprema di Cassazione, chiarendo però che se due "disertori" concordano con una ricostruzione dei fatti, il lavoro del giudice deve accertare "in modo scrupoloso e meditato, l'autonomia di ogni singola collaborazione. In caso di positiva verifica di attendibilità, dalla convergenza delle dichiarazioni devono trarsi tutte implicazioni del caso. Si deve in particolare dedurre l'efficacia di riscontro reciproco delle dichiarazioni convergenti e il consolidamento del quadro di accusa". (Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 542/2008, sul cosiddetto caso Contrada).
Ora, è fin troppo facile farsi venire cattivi pensieri, in tempi di leggi ad personam. E' fin troppo semplice intuire che la norma contro i testimoni di mafia nasca, d'improvviso e segreta, quando all'orizzonte del processo contro Marcello Dell'Utri appare Gaspare Spatuzza, che non esita a chiamare in causa anche il presidente del Consiglio. Con la nuova legge, anche se Filippo e Giuseppe Graviano avessero confermato in aula il racconto del loro compare, l'intera ricostruzione sarebbe stata inutilizzabile.
Qui però preme rilevare altro, la volontà del legislatore di creare argini così ferrei da impedire e restringere i "naturali" margini di autonomia interpretativa del giudice. Si vieta ogni interpretazione della legge. Si afferma l'idea di un giudice che si conformi rigidamente alla volontà del legislatore anche a costo di accantonare principi costituzionali, ragionevolezza, buon senso, convincimento logico. Affiora una concezione "assolutistica" del "primato della politica" sulla giurisdizione.
La tendenza è ancora più evidente nelle conclusioni del caso Abu Omar. L'uomo, Osama Nasr Moustafà (Abu Omar è il nome religioso), è l'imam nella moschea di viale Jenner a Milano. Ha 39 anni, è egiziano, in Italia è protetto dal diritto di asilo. La Cia lo accusa di essere un "terrorista" di Al Qaeda. E' una cinica astuzia, abituale nella stagione della "guerra al terrore". L'accusa è un modo per dare pressione al povero disgraziato, metterlo con le spalle al muro schiacciato da un'alternativa del diavolo: o collabora con l'intelligence americana e italiana e si fa spia tra i suoi o Cia e Sismi (l'intelligence italiana diretta da Niccolò Pollari) lo incappucciano, lo sequestrano, lo spediscono nella sala di tortura di un carcere nordafricano dove la sua ostinazione a conservarsi "integro" verrà messa alla prova. E' quel che accade all'egiziano. Chi rapisce Abu Omar il 17 febbraio 2002? Un processo a Milano accerta che sono stati agenti della Cia. Che ruolo hanno avuto le barbe finte di casa nostra? Il giudice Oscar Magi ha le idee molto chiare. Scrive, nelle motivazioni, che Niccolò Pollari, il suo staff, i suoi agenti erano a conoscenza dell'azione degli "americani", si sono voltati dall'altra parte e, quando è scoppiata la grana, hanno ostacolo e inquinato le indagini della magistratura. Pollari e i suoi si salvano da una condanna protetti da un segreto di Stato, opposto dai governi Prodi e Berlusconi con un "paradosso logico e giuridico": sul sequestro di Abu Omar non c'è segreto, ma il segreto impedisce di accertare le responsabilità di chi ci ha messo le mani. Il giudice di Milano osserva che l'iniziativa del governo estende "l'area del segreto in modo assolutamente abnorme" trasformando il segreto di Stato "in un'eccezione assoluta e incontrollabile allo stato di diritto".
Un'interpretazione "pericolosa" che, anche in presenza di reati gravissimi (il sequestro di persona lo è), offre alle barbe finte "un'immunità di tipo assoluto non consentita da nessuna legge di questa Repubblica" e affidata all'arbitrio dell'autorità.
Qui è l'arbitrarietà dell'opposizione del segreto di Stato a mostrarci come la giurisdizione sia umiliata da una politica che impone la sua sovranità e con il suo "primato" offre un'impunità di dubbia legittimità costituzionale a burocrati sottomessi e docili.
Il lavoro dei servizi di informazione deve salvaguardare l'indipendenza e l'integrità dello Stato, tutelare lo Stato democratico e le istituzioni che lo sorreggono. Il segreto è lo strumento che consente all'intelligence di difendere gli "interessi supremi". Che sono "l'integrità della Repubblica; la difesa delle Istituzioni; l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati; la preparazione e la difesa militare dello Stato". Nessuno di questi interessi può essere minacciato dall'accertamento di che cosa è accaduto - e con la responsabilità di chi - quella mattina del 17 febbraio del 2003, a meno di non pensare che diventi legale un sequestro di persona e legittima la violazione della Costituzione e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il governo ritiene, dunque, che sia nelle sue prerogative anche la tutela di un interesse non "supremo" ma politico disegnando quindi, ancora una volta, una scena che attribuisce una signoria della politica sulla legge. Se ne scorge l'esito. La regola non è più la pubblicità e il segreto, l'eccezione. Al contrario, il segreto diviene (può divenire da oggi) pratica d'uso quotidiano di un presidente del Consiglio che decide, alla luce di un interesse tutto politico, che cosa si può conoscere e che cosa deve restare pubblicamente nascosto.
Il legislatore che, rivendicando un "primato", si cucina per sé e per la sua oligarchia una protezione dalla legalità e un governo che rifiuta di governare in pubblico pretendendo per sé un potere sovrano e segreto non separano soltanto la legittimità dalla legalità, ma anche la democrazia dalla Costituzione. Sembra questo il più autentico focus della stagione che ci attende.
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