Dal Blog Toghe Rotte
del 15 luglio 2009
di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)
Se proseguiamo nell’analisi della legge sulle intercettazioni (certo che chiamarla “legge” fa un po’ senso), dopo le questioni sugli evidenti indizi di colpevolezza (le intercettazioni fatte per trovare un colpevole che sappiamo già chi è, analisi 1); e dopo quelle sulla durata delle intercettazioni e la loro utilizzabilità in altri procedimenti (con conseguente impunità garantita per chi è identificato come autore di un reato solo attraverso le intercettazioni - analisi 2), veniamo ad altre perle di sicura efficacia per la procurata inefficacia (stilisticamente discutibile ma assai utile per esprimere il concetto) del processo penale.
Dice la nuova legge che, “nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze e ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato”.
Proviamo a calare questa norma in un esempio che ci farà capire bene come funzionano le cose.
Allora: l’autosalone di Giovanni, titolare di un’avviata concessionaria, viene distrutto da un incendio. Intervengono i pompieri e scoprono i resti di una tanica di benzina e di alcuni stracci semi carbonizzati: incendio doloso.
Che fa il Pubblico Ministero, allo stato attuale della legislazione, con la nuova legge sulle intercettazioni non ancora in vigore?
Manda a chiamare Giovanni e lo interroga: hai avuto richieste estorsive (cioè: ti è stato chiesto di pagare il pizzo)? No, dice Giovanni. Hai qualche nemico che ce l’ha con te per qualche ragione? No, dice Giovanni. Ma chi può essere stato ad appiccare l’incendio? Quale motivo può aver avuto? Boh, dice Giovanni.
Il PM naturalmente non crede a una parola di quelle (poche) dette da Giovanni e gli mette sotto controllo i telefoni; quelli suoi, quelli dell’azienda, quelli della moglie, quelli dei suoi soci, quelli dei dipendenti, se magari scopre che ne ha una, quelli dell’amante, Giuditta. Dopo un po’ scopre che Giuditta riceve una telefonata da un telefono intestato a uno sconosciuto (Giuseppe detto Pippo, che si scoprirà essere un altro suo amante). E, nel corso di questa telefonata, i due parlano dell’incendio, della bella lezione data a quel cornuto, del fatto che adesso vedremo se non pagherà, e concordano che Giuditta andrà a spiegargli che il milione di euro, che già gli avevano chiesto, adesso è diventato uno e mezzo e che sarà bene darlo a lei, Giuditta, in tutta fretta, ad evitare altri problemi.
Il PM riflette tra sé sulla perfidia delle donne, abbandona immediatamente le intercettazioni nei confronti di tutti gli altri e “mette sotto” il telefono di Pippo. Scopre così che Pippo è un associato al clan di Calogero, mafioso pericolosissimo se mai ce ne è stato uno; e che Calogero è il beneficiario finale del milione e mezzo di euro e del pizzo futuro che Giovanni certamente da quel momento pagherà. A questo punto l’indagine è avviata, altre intercettazioni, pedinamenti, arresti, si scoprono altre vittime e altri “pizzi”; e insomma tutto quello che si fa in un procedimento di questo tipo. Calogero, Pippo, Giuditta e altri mafiosi vengono processati e condannati e i cittadini vivono un po’ più tranquilli.
Che succederà con la nuova legge?
Prima di tutto non si mette sotto controllo nemmeno un telefono; perché, come ho detto, per farlo occorre la richiesta della persona offesa, cioè Giovanni. E siccome Giovanni sta ancora tremando per la paura, continua a dire che nessuno gli ha chiesto niente, nessuno lo ha minacciato, nessuno ce l’ha con lui, l’ultima cosa che fa è quella di chiedere al PM di mettergli sotto controllo i telefoni. “Ma no, dottore, è inutile, non si scoprirebbe niente, è certamente uno sbaglio, io poi ci tengo alla mia privacy”. Sicché l’indagine si ferma prima ancora di cominciare.
E’ anche vero che, per i reati di mafia (e terrorismo, sequestri di persona) le intercettazioni si possono disporre “quando vi sono sufficienti indizi di reato” (e in questo caso ci sono, l’incendio è doloso); il che vuol dire che il PM della richiesta di Giovanni potrebbe pure fare a meno; senza dire niente a nessuno, potrebbe mettere sotto controllo i telefoni di tutte quelle persone che ho elencato prima.
Ma il punto è: e chi lo dice che questo incendio è stato appiccato dai mafiosi a scopo estorsivo? Mica c’è la firma “clan di Calogero - mafia S.p.A.” sulla tanica di benzina. E se l’estorsione l’ha fatta un dipendente licenziato? O Giuditta (vi ricordate, l’amante di Giovanni) cui Giovanni ha appena detto che la vuole lasciare per tornare in seno alla famiglia? O uno dei soci che ha contrasti con Giovanni nella gestione della società? O un concorrente che vuole far fuori l’azienda di Giovanni dal mercato? Come si fa a dire che si tratta di un reato di mafia? Eh, infatti non si fa: prove o anche solo indizi che si tratta di reato di mafia non ce n’è; a meno di non stabilire che tutte le estorsioni che avvengono in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia (sapete, le famose 4 Regioni in cui lo Stato ha perso il controllo del territorio) sono di natura mafiosa. Ma questo è un principio di diritto un po’ azzardato ….; e sono sicuro che, le Pro Loco, i Governatori, i Sindaci, gli Assessori e i cittadini tutti di queste Regioni avrebbero qualcosa da ridire; per non parlare della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un principio di diritto come questo. E poi, che si fa se l’incendio capita in Friuli Venezia Giulia?
Quindi no mafia, no intercettazioni; no richiesta di Giovanni, no intercettazioni; no intercettazioni, no scoperta di Giuditta, Pippo, Calogero e tutti gli altri; no scoperta di Giuditta etc., no processo; no processo, no prigione per i mafiosi; no prigione per i mafiosi, no sicurezza per i cittadini; no sicurezza, sì pizzo. Grande successo per la legalità.
Ma supponiamo che Giovanni, vuoi perché è coraggioso, vuoi perché è stufo, vuoi perché si fida della Giustizia e dello Stato (???), dica al PM che da qualche tempo qualcuno gli chiede soldi; non sa chi è e non sa a chi fa capo; però basta, mettimi sotto controllo i telefoni; e il PM, che non crede alle sue orecchie, lo fa. Si va avanti per un po’ ma nessun risultato. Perché? Perché vi ricordate che la telefonata che dà il via alle indagini è quella tra Giuditta e Pippo, i cui telefoni non sono tra “le utenze” nella disponibilità di Giovanni; sicché il PM, anche se sa che esiste Giuditta, non può “metterle sotto” il telefono. No intercettazione telefono Giuditta, no identificazione di Pippo; no identificazione di Pippo, no identificazione di Calogero etc. etc.
E comunque, la rete può restare tesa per i soliti 60 giorni perché, alla scadenza, si molla tutto. Sicché magari Pippo fa una telefonata a Giovanni al giorno 61, sarebbe il momento buono per identificare il telefono di Pippo e quindi lui; però niente da fare, i telefoni di Giovanni non sono più sotto controllo. E, alla sfiga non c’è limite, ovviamente Giovanni non sa che Giuditta ha un altro amante e quindi non conosce Pippo; sicché non può dare indicazioni che portino alla sua identificazione.
No identificazione Pippo, no identificazione Calogero etc. etc.
Ma perché non chiediamo a George Cloneey (che sempre cittadino americano è; lì, con buona pace del ministro Alfano, le intercettazioni le fanno, altro che se le fanno) che cosa ne pensa? Magari facciamo una sottoscrizione per fargli fare un altro spot.
del 15 luglio 2009
di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)
Se proseguiamo nell’analisi della legge sulle intercettazioni (certo che chiamarla “legge” fa un po’ senso), dopo le questioni sugli evidenti indizi di colpevolezza (le intercettazioni fatte per trovare un colpevole che sappiamo già chi è, analisi 1); e dopo quelle sulla durata delle intercettazioni e la loro utilizzabilità in altri procedimenti (con conseguente impunità garantita per chi è identificato come autore di un reato solo attraverso le intercettazioni - analisi 2), veniamo ad altre perle di sicura efficacia per la procurata inefficacia (stilisticamente discutibile ma assai utile per esprimere il concetto) del processo penale.
Dice la nuova legge che, “nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze e ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato”.
Proviamo a calare questa norma in un esempio che ci farà capire bene come funzionano le cose.
Allora: l’autosalone di Giovanni, titolare di un’avviata concessionaria, viene distrutto da un incendio. Intervengono i pompieri e scoprono i resti di una tanica di benzina e di alcuni stracci semi carbonizzati: incendio doloso.
Che fa il Pubblico Ministero, allo stato attuale della legislazione, con la nuova legge sulle intercettazioni non ancora in vigore?
Manda a chiamare Giovanni e lo interroga: hai avuto richieste estorsive (cioè: ti è stato chiesto di pagare il pizzo)? No, dice Giovanni. Hai qualche nemico che ce l’ha con te per qualche ragione? No, dice Giovanni. Ma chi può essere stato ad appiccare l’incendio? Quale motivo può aver avuto? Boh, dice Giovanni.
Il PM naturalmente non crede a una parola di quelle (poche) dette da Giovanni e gli mette sotto controllo i telefoni; quelli suoi, quelli dell’azienda, quelli della moglie, quelli dei suoi soci, quelli dei dipendenti, se magari scopre che ne ha una, quelli dell’amante, Giuditta. Dopo un po’ scopre che Giuditta riceve una telefonata da un telefono intestato a uno sconosciuto (Giuseppe detto Pippo, che si scoprirà essere un altro suo amante). E, nel corso di questa telefonata, i due parlano dell’incendio, della bella lezione data a quel cornuto, del fatto che adesso vedremo se non pagherà, e concordano che Giuditta andrà a spiegargli che il milione di euro, che già gli avevano chiesto, adesso è diventato uno e mezzo e che sarà bene darlo a lei, Giuditta, in tutta fretta, ad evitare altri problemi.
Il PM riflette tra sé sulla perfidia delle donne, abbandona immediatamente le intercettazioni nei confronti di tutti gli altri e “mette sotto” il telefono di Pippo. Scopre così che Pippo è un associato al clan di Calogero, mafioso pericolosissimo se mai ce ne è stato uno; e che Calogero è il beneficiario finale del milione e mezzo di euro e del pizzo futuro che Giovanni certamente da quel momento pagherà. A questo punto l’indagine è avviata, altre intercettazioni, pedinamenti, arresti, si scoprono altre vittime e altri “pizzi”; e insomma tutto quello che si fa in un procedimento di questo tipo. Calogero, Pippo, Giuditta e altri mafiosi vengono processati e condannati e i cittadini vivono un po’ più tranquilli.
Che succederà con la nuova legge?
Prima di tutto non si mette sotto controllo nemmeno un telefono; perché, come ho detto, per farlo occorre la richiesta della persona offesa, cioè Giovanni. E siccome Giovanni sta ancora tremando per la paura, continua a dire che nessuno gli ha chiesto niente, nessuno lo ha minacciato, nessuno ce l’ha con lui, l’ultima cosa che fa è quella di chiedere al PM di mettergli sotto controllo i telefoni. “Ma no, dottore, è inutile, non si scoprirebbe niente, è certamente uno sbaglio, io poi ci tengo alla mia privacy”. Sicché l’indagine si ferma prima ancora di cominciare.
E’ anche vero che, per i reati di mafia (e terrorismo, sequestri di persona) le intercettazioni si possono disporre “quando vi sono sufficienti indizi di reato” (e in questo caso ci sono, l’incendio è doloso); il che vuol dire che il PM della richiesta di Giovanni potrebbe pure fare a meno; senza dire niente a nessuno, potrebbe mettere sotto controllo i telefoni di tutte quelle persone che ho elencato prima.
Ma il punto è: e chi lo dice che questo incendio è stato appiccato dai mafiosi a scopo estorsivo? Mica c’è la firma “clan di Calogero - mafia S.p.A.” sulla tanica di benzina. E se l’estorsione l’ha fatta un dipendente licenziato? O Giuditta (vi ricordate, l’amante di Giovanni) cui Giovanni ha appena detto che la vuole lasciare per tornare in seno alla famiglia? O uno dei soci che ha contrasti con Giovanni nella gestione della società? O un concorrente che vuole far fuori l’azienda di Giovanni dal mercato? Come si fa a dire che si tratta di un reato di mafia? Eh, infatti non si fa: prove o anche solo indizi che si tratta di reato di mafia non ce n’è; a meno di non stabilire che tutte le estorsioni che avvengono in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia (sapete, le famose 4 Regioni in cui lo Stato ha perso il controllo del territorio) sono di natura mafiosa. Ma questo è un principio di diritto un po’ azzardato ….; e sono sicuro che, le Pro Loco, i Governatori, i Sindaci, gli Assessori e i cittadini tutti di queste Regioni avrebbero qualcosa da ridire; per non parlare della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un principio di diritto come questo. E poi, che si fa se l’incendio capita in Friuli Venezia Giulia?
Quindi no mafia, no intercettazioni; no richiesta di Giovanni, no intercettazioni; no intercettazioni, no scoperta di Giuditta, Pippo, Calogero e tutti gli altri; no scoperta di Giuditta etc., no processo; no processo, no prigione per i mafiosi; no prigione per i mafiosi, no sicurezza per i cittadini; no sicurezza, sì pizzo. Grande successo per la legalità.
Ma supponiamo che Giovanni, vuoi perché è coraggioso, vuoi perché è stufo, vuoi perché si fida della Giustizia e dello Stato (???), dica al PM che da qualche tempo qualcuno gli chiede soldi; non sa chi è e non sa a chi fa capo; però basta, mettimi sotto controllo i telefoni; e il PM, che non crede alle sue orecchie, lo fa. Si va avanti per un po’ ma nessun risultato. Perché? Perché vi ricordate che la telefonata che dà il via alle indagini è quella tra Giuditta e Pippo, i cui telefoni non sono tra “le utenze” nella disponibilità di Giovanni; sicché il PM, anche se sa che esiste Giuditta, non può “metterle sotto” il telefono. No intercettazione telefono Giuditta, no identificazione di Pippo; no identificazione di Pippo, no identificazione di Calogero etc. etc.
E comunque, la rete può restare tesa per i soliti 60 giorni perché, alla scadenza, si molla tutto. Sicché magari Pippo fa una telefonata a Giovanni al giorno 61, sarebbe il momento buono per identificare il telefono di Pippo e quindi lui; però niente da fare, i telefoni di Giovanni non sono più sotto controllo. E, alla sfiga non c’è limite, ovviamente Giovanni non sa che Giuditta ha un altro amante e quindi non conosce Pippo; sicché non può dare indicazioni che portino alla sua identificazione.
No identificazione Pippo, no identificazione Calogero etc. etc.
Ma perché non chiediamo a George Cloneey (che sempre cittadino americano è; lì, con buona pace del ministro Alfano, le intercettazioni le fanno, altro che se le fanno) che cosa ne pensa? Magari facciamo una sottoscrizione per fargli fare un altro spot.
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