mercoledì 21 ottobre 2009

No a intoccabili per Costituzione

Dal Quotidiano Il Fatto Quotidiano
del 21 ottobre 2009

di Marco Travaglio
(Giornalista)



La sospensione processuale crea un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale…”. È una sentenza memorabile, la numero 262/2009 della Corte costituzionale, firmata dal relatore Franco Gallo e dal presidente Francesco Amirante, che boccia la legge Alfano. Perché riafferma che in democrazia non esistono intoccabili e che il premier non è un “primus super pares”, come deliravano i suoi onorevoli avvocati, nè è l’unico imputato ad avere impegni (problema facilmente risolvibile fissando le udienze nei giorni liberi, magari quelli che dedica alle escort). Insomma l’impunità è illegittima perché decisa con legge ordinaria , ma potrebbe esserlo anche con legge costituzionale. Articolo 138. Non è vero che la sentenza del 2004 che rigettava il lodo Schifani stabilisse che si può modificare il principio di eguaglianza con legge ordinaria: “La Corte non si è pronunciata sul punto”, ma solo perché ritenne prevalenti altre questioni di incostituzionalità: “Rientra nei poteri di questa Corte stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre”. Ma già nel 2004 avvertiva: “Alle origini dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione”. Ora lo ribadisce: “Le prerogative” delle figure istituzionali “sono regolate da norme di rango costituzionale”.
Se Lui ha da fare. Se l’imputato ha un “legittimo impedimento” istituzionale a comparire in tribunale, il Codice penale gli consente già di chiedere un rinvio, poi spetta al giudice decidere “l’entità dell’impegno addotto dall’imputato”. Non c’è bisogno di protezioni speciali per il premier con “meccanismi automatici e generali”. “Non viene in rilievo l’aspetto psicologico, individuale e contingente, della soggettiva serenità del singolo titolare della carica statale, ma solo l’obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa”. Se il lodo fosse nato - come dicono gli onorevoli avvocati e l’Avvocatura dello Stato - per garantire a Berlusconi il diritto di difesa, “avrebbe dovuto applicarsi a tutti gli imputati che, in ragione della propria attività, abbiano difficoltà a partecipare al processo”. Sospendere automaticamente i processi “impedirebbe qualsiasi verifica circa l’effettiva sussistenza dell’impedimento e renderebbe operante la sospensione anche se non sussiste alcun impedimento”.
Tre stoccate al Colle. Non è vero, con buona pace di Napolitano, che l’Alfano superasse i rilievi di incostituzionalità della Corte sullo Schifani. Almeno tre sono rimasti. Primo: anche l’Alfano “si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato (…) per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve in un’evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose”.
Primus inter pares. Il secondo è la “violazione del principio di uguaglianza con riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione”: per “la disparità di trattamento fra i presidenti e i componenti degli organi costituzionali” e fra “cariche disomogenee”. Non si vede perché immunizzare quattro cariche e non altre, o perché solo i presidenti del Consiglio e delle Camere e non tutti i ministri e i parlamentari: “Non è configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri”: il premier è “primus inter pares” e non “super pares”, come vaneggiava Pecorella. Idem per i presidenti di Camera e Senato.
Reati privati. Il terzo è che l’Alfano “continua a prevedere, per tutti i reati extrafunzionali, un meccanismo generale e automatico di sospensione del processo, che non può trovare ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto agli (…) altri reati”. Già, il lodo copriva il Cavaliere per i reati commessi da privato cittadino, e non per quelli commessi da presidente del Consiglio. Ma, dopo questa sentenza, della vergogna chiamata Alfano non si parlerà mai più.

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