venerdì 13 novembre 2009

INCOSTITUZIONALE E PERICOLOSO IL PROCESSO BREVE

Dal Quotidiano Il Fatto Quotidiano
del 13 novembre 2009

di Bruno Tinti
(Ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)


Ho qualche timore nel descrivere i profili di incostituzionalità del ddl sul “processo breve”; perché possono essere eliminati con facilità: si paralizzerebbe la giustizia penale, ma questo a Berlusconi & C non interessa nulla e, pur di portarlo a casa, magari lo modificano. Nondi meno me ne occupo perché, chissà, qualcuno li fermerà prima che sia troppo tardi.

Immaginiamo che gli sponsor di Usain Bolt gli dicano: “Caro Usain, tu sei certamente in grado di correre i 100 metri in 9 secondi. Quindi fallo perché se no non ti facciamo più correre”. Ovviamente Bolt non ce la farebbe e l’atletica perderebbe un grande campione. Ecco, B&C stanno facendo proprio così: da domani i processi debbono durare 6 anni; se durano di più non si può condannare nessuno. Risultato, non si condannerà nessuno.

Nessuno? Ecco no, perché anche B&C lo sanno che questo sistema è assolutamente privo di senso; lo vogliono perché a B. serve proprio, però sanno che butteranno alle ortiche decine, forse centinaia di migliaia di processi, che un sacco di delinquenti la faranno franca e che un sacco di parti offese ce l’avranno con loro e non li voteranno più (mah?). E così cercano di limitare i danni riservando il “processo breve” a una sola categoria che, naturalmente, coincide con il prototipo originale in funzione del quale il “processo breve” è stato inventato: proprio lui, B. Si deve trattare di incensurati (B. è incensurato, 6 prescrizioni ha collezionato, è colpevole ma incensurato); si deve trattare di reati puniti con pene non superiori a 10 anni (B. è imputato di corruzione in atti giudiziari,

pena massima 8 anni, e frode fiscale, pena massima 6 anni); si deve trattare di processi che siano ancora in primo grado, cioè davanti al tribunale (proprio come il processo Mills); non si deve trattare di reati di mafia (B. qualche relazione con Dell’Utri e Mangano e non so quanti altri ce l’ha, ma processi per mafia veri e propri no) o di terrorismo o di altre 6 o 7 tipologie che comunque non riguardano B. In questo modo, B&C hanno pensato, un po’ di delinquenti la faranno franca ma non proprio tutti; insomma, io speriamo che me la cavo e per non farla cavare a tutti gli altri ho fatto il possibile. Forse si sono fatti male da soli. Il problema di B&C è sempre lo stesso: la Costituzione; e più in particolare quel rompiscatole dell’articolo 3 con la sua assurda pretesa che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge. Sicché, se i cittadini hanno diritto al “processo breve”, come del resto dice anche l’articolo 111 della Costituzione, per quale motivo chi non è incensurato non dovrebbe godere di questo diritto? L’essere pregiudicati comporta effetti sulla pena (sei proprio incorreggibile, già condannato e continui a delinquere, ti meriti una pena più grave) ma non sul tempo necessario per accertare l’innocenza o la colpevolezza: prima della condanna, un incensurato e un pregiudicato sono entrambi presunti innocenti, non c’è nessuna differenza tra loro. Dunque un pregiudicato ha diritto di vedersi processato con gli stessistrumenti e negli stessi tempi di chiunque altro; e termini di “estinzione del processo” differenziati sono incostituzionali.

Per lo stesso motivo non si può applicare il “processo breve” solo agli imputati di reati puniti con pena inferiore ai 10 anni di reclusione: tutti, innocenti fino a prova contraria, qualunque sia il reato di cui sono imputati, hanno diritto a essere giudicati nello stesso modo. E nemmeno si può dire che un reato punito con pena superiore a 10 anni è per definizione più difficile da accertare di uno punito con pena inferiore; sicché sarebbero ragionevoli termini processuali differenziati. Tanto per parlare sempre delle stesse cose, i falsi in bilancio e le frodi fiscali di B. hanno un tasso di complessità investigativa non inferiore a quello di una indagine in materia di mafia con una decina di pentiti e 10.000 pagine di intercettazioni; eppure i primi sono puniti fino a 4 e 6 anni di reclusione e gli altri con l’ergastolo.

Ancora: che male hanno fatto gli imputati che hanno esercitato il loro diritto di proporre appello? Perché per loro il “processo breve” non deve valere?

Insomma, “processo breve” e Costituzione sono parecchio lontani tra loro. Speriamo che QUALCUNO se ne accorga.

Per finire, applichiamo tutto ciò a un possibile caso concreto.

Processo per corruzione; due imputati, per esempio B, mandante, e l’onorevole Berruti, già condannato per corruzione, esecutore materiale; passano 2 anni, il processo di primo grado non finisce (è ovvio, con B. imputato). Il giudice decreterà l’estinzione del processo per B. (incensurato) e andrà avanti fino alla condanna di Berruti (pregiudicato). Qualche tempo dopo altro processo, sempre a carico di tutti e due e di identico contenuto: B. sarà di nuovo “graziato” e Berruti di nuovo condannato. E via così.

Forse il problema si risolverà da solo; forse ci sarà una rivolta di Palazzo.

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