sabato 12 dicembre 2009

L’esilarante impedimento

Dal Quotidiano Il Fatto Quotidiano
del 12 dicembre 2009

di Bruno Tinti
(Ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)


B&C ne stanno pensando un’altra. Il processo breve c’è rischio che non passi: qualche parlamentare perbene non lo vota o Napolitano si scoccia di firmare leggi che poi la Corte costituzionale boccia. Il lodo Alfano costituzionale richiede parecchio tempo e poi può anche darsi che la cosiddetta opposizione abbia un sussulto di legalità e non fornisca i voti necessari. Così, visto che il think tank Ghedini-Alfano-Gasparri non riesce a trovare una soluzione, hanno tirato fuori i grossi calibri, addirittura Brigandì, ex procuratore generale della padania (mi pare). E il luminare ha risposto all’appello, con una proposta di legge presentata il 30/11/2009inmateriadilegittimo impedimento. Difficile trovare un termine adeguato per definirla; andrà bene esilarante?

Bisogna sapere che esiste una norma del Codice di procedura penale (art. 420) secondo cui, se l’imputato non può comparire a un’udienza,ilgiudicedeverinviarla ad altra data: tra il diritto dell’imputato a essere presente e la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) è il primo ad avere la preminenza. Ma, proprio per via del bilanciamento con il principio costituzionale (da un mese ci stanno rompendo con questa storia delprocessobreve),l’impedimento dell’imputato va adeguatamente valutato: perché, se l’impedimento fosse superabile, allora non vi sarebbe motivo di sacrificare la ragionevole durata del processo. Per dire, se si tratta di una colica renale lancinante il processo sarà rinviato; se si tratta di un’influenza con modesta temperatura febbrile a 37.5, in genere si pensa che l’imputatonondovrebbeaveretroppe difficoltà a venire in udienza e allora non si rinvia. C’è una giurisprudenza di Cassazione infinita su queste cose, proprio perché gli imputati ci provano sempre, con gli impedimenti più fantasiosi.

Naturalmente il legittimo impedimento va provato; non basta che l’imputato faccia una telefonata o che il suo avvocato dichiari in udienza: il mio cliente è malato. Occorre una prova. Dunque, in genere, un certificato medico, quando il legittimo impedimento consiste, come nel 99 % dei casi, in una malattia; ma anche un’attestazione che si trova all’estero (attenzione: deve esserci andato prima che l’udienza fosse fissata; perché prima il processo e poi la vita privata),ochec’èappenastatoungrave lutto familiare e via così. Siccome il legittimo impedimento non riconosciuto è una nullità assoluta chetravolgetuttoilprocesso,igiudici stanno attenti e sono spesso di manica larga: meglio un rinvio oggi che arrivare fino in Cassazione tra 3 anni e sentirsi dire: dovete ricominciare da capo. Ma, di manica larga o no, l’impedimento va provato.

Tra gli impedimenti legittimi c’è sempre stata l’attività parlamentare: Previti si è sottratto a non so più quante udienze adducendo la necessità di intervenire in Parlamento in relazione all’“esecuzione dell’Inno nazionale prima delle partite del campionato di calcio” e altre amenità del genere. E anche B. non ha scherzato con i suoi viaggi in Lussemburgo dove non lo aspettava nessuno.

Tuttavia, tanto per capire come stanno le cose nel rapporto tribunali-parlamentari, questi impedimenti sono sempre stati accolti, per ridicoli che fossero. Ridicoli ma veri e documentati, nel senso che il presidente della Camera o del Senato, attestava che sì, in effetti… E il tribunale rinviava.

Alloraqualèlanovitàescogitatada questo signore che ha abbandonato le cure della padania per volare in soccorso di B?: il diritto dei beneficati dalla legge a raccontare balle. Secondo la sua proposta “Costituisce assoluta impossibilità di comparire per l’imputato lo svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche di presidente del Consiglio dei ministri, di ministro, di sottosegretario di Stato o di parlamentare”. Il che, in verità, è sacrosanto, ed è già previsto dall’art. 420 c.p.p. Si capisce, previa adeguata documentazione sulla sussistenza dell’attività in questione. Ma è qui il colpo di genio (??) di Brigandì: nella relazione alla proposta di legge si dice che “sussiste il legittimo impedimento a comparire in udienza per tutti coloro che, in virtù di un mandato politico, ricoprano i vertici istituzionali del nostro Stato”. Il che, nelle intenzioni dell’insigne giurista, servirebbe per rendere evidente la cosiddetta ratio legis, l’intenzione del legislatore: è la semplice qualità di politico che, in sé e per sé, costituisce legittimo impedimento a comparire. Insomma, io sono un politico, non ho tempo per queste minchiate (Giornale e Libero docet), sospendete il processo e poi si vedrà.

Siccome scrivere le leggi è più difficile di quanto si pensi, anche questa legge è evidentemente incostituzionale. Perché, in sostanza, prevede un’immunità processuale legata alla qualifica personale di parlamentare o presidente delConsiglioecc.Ilche(maithink tank di B&C non lo sanno?) può anche essere previsto; ma bisogna farlo, ancora una volta, con legge costituzionale.

In realtà probabilmente nemmeno ci sarà bisogno di far perdere altro tempo alla Corte. Come anche i think tank dovrebbero sapere, i criteri interpretativi previsti dall’articolo 12 delle preleggi sono molteplici e, questa è la cosa importante, ordinati in base alla priorità: prima di ricorrere all’intenzione del legislatore (che Brigandì ha inserito appositamente nella relazione alla legge) bisogna interpretarla “secondo il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. E, nel progetto di legge, una norma che dica che l’impedimento allegato dal parlamentare non deve essere documentato non c’è. Sicché si applicheranno i principi generali: il parlamentare addurrà un legittimo impedimento, il giudice chiederà le prove, il parlamentare le fornirà oppure no, il giudice deciderà di conseguenza. E’ così che, alla fine, si è riusciti a condannare Previti e, forse, si riuscirà a condannare B.

C’è per la verità una parte dove si dice che “Ove gli uffici di appartenenza attestino che l’impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice deve rinviare l’udienza per il periodo indicato”. Che vuol solo dire che l’attestazione sulla sussistenza dell’impedimento può anche essere data per più udienze se il presidente della Camera o del Senato o chi altri se la sentirà di attestare sul suo onore che sì, davvero, c’è un legittimo impedimento che durerà ininterrottamente anche per mesi (fino a 6). Forse qualcuno così prono ai voleri di B&C non sarà sempre facile trovarlo. Ma comunque sempre di prova della sussistenza dell’impedimento si tratta. Interpretata così la norma, e con buona pace dell’ex procuratore generale della padania (ma forse non è nemmeno ex) B&C, ma soprattutto B, gli impedimenti dovranno trovarseli davvero. Magari inaugurando un treno o visitando una scuola, ma qualcosa dovranno inventarsi. E diventerà sempre più evidente che il virtuoso consiglio di Letta e Bersani (quelli dell’opposizione, vi ricordate?): è legittimo per gli imputati difendersi DAI processi, li trova perfettamente d’accordo. Ma che bello, un paese in cui maggioranza e opposizione lavoranoconcordementeperilbene comune!

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